Cimice asiatica: più risorse per compensare le perdite di redditività
Al fine di far fronte ai danni causati alle colture dalla cimice asiatica, su sollecitazione dei rispettivi territori, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/465 del 30 marzo 2020 ha introdotto per 5 regioni italiane, tra cui anche il Trentino – Alto Adige, la possibilità di attivare all’interno dei propri Piani Operativi del 2020 misure per far fronte ai danni causati dalla cimice asiatica; per il solo 2020 l’Unione europea ha messo a disposizione maggiori risorse, per tale fine, pari allo 0,4% del Valore della Produzione Commercializzata dall’Organizzazione di Produttori.
Una misura di particolare interesse è la possibilità di costituire un fondo di mutualizzazione volto a compensare le perdite di reddito (quando superiore al 20%) dei produttori aderenti all’OP conseguenti ai danni arrecati alla produzione ortofrutticola dalla cimice marmorata asiatica. Con questo provvedimento si definiscono i criteri di riferimenti che le OP/AOP interessate devono seguire per la costituzione e gestione del fondo di mutualizzazione.
Per attuare il regolamento europeo il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha dato facoltà alle Regioni e alle Province autonome di adottare delle proprie disposizioni attuative per tenere conto delle peculiarità e delle circostanze specifiche del rispettivo territorio. Oggi, dunque, la Giunta provinciale, con una delibera predisposta dall’assessore Giulia Zanotelli, ha definito i criteri di riferimento che le organizzazioni di produttori interessate devono seguire per la costituzione e la gestione del fondo.
Il provvedimento fissa i costi ammissibili con importi aggiornati ed estendibili a colture in pieno campo oltre che a quelle in serra e consentirà alle organizzazioni di produttori di adottare gli adempimenti necessari per costituire e poi gestire il fondo di mutualizzazione in tempo utile all’eventuale presenza della cimice asiatica sulle produzioni, in particolare di mele.