Fugatti ha firmato la nuova ordinanza sul Coronavirus: il testo completo
Il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti ha firmato l’ordinanza numero 83 in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il testo applica per gli impianti di risalita specifiche misure di prevenzione, indicando le modalità di accesso e le capienze in base alla tipologia di impianti (aperti o chiusi). Alle funivie Trento-Sardagna e di Mezzocorona vengono poi applicate le misure relative al trasporto pubblico locale anche per la regolamentazione della capienza.
Si specifica poi a chi, sulla base delle nuove regole nazionali decise dal governo nei giorni scorsi per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, viene applicato in Trentino l’obbligo vaccinale: si tratta anche degli appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco e al Corpo forestale della Provincia autonoma.
L’Ordinanza prevede di istituire presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari un elenco provinciale delle strutture che effettuano test antigenici rapidi per il rilascio di certificazioni verdi Covid-19, abilitate alla comunicazione dei risultati dei test rapidi stessi tramite l’applicativo informatico predisposto dall’Azienda provinciale stessa per il successivo inserimento nel sistema di notifica dell’esito.
Viene infine specificata la definizione di attività di ristorazione o somministrazione di pasti e bevande all’aperto al fine dell’applicazione della disciplina della certificazione verde Covid-19 (Green pass).
Questo il contenuto saliente della Ordinanza della Ordinanza n. 83
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e specificazioni in merito al contenuto del decreto legge 26 novembre 2021 n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.
IL PRESIDENTE ORDINA QUANTO SEGUE
Specificazione in merito alle disposizioni di cui all’art. 2 del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 in materia di estensione dell’obbligo vaccina/e
1) dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale, previsto per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico dall’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, che ha introdotto l’articolo 4-ter al decreto legge n. 44 del 2021, si applica anche agli appartenenti al Corpo permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia autonoma di Trento e al Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento;
2) l’obbligo vaccinale non si applica ai componenti dei Corpi volontari dei Vigili del fuoco della Provincia Autonoma di Trento, fermo restando l’obbligo, ai fini dell’espletamento delle attività loro proprie, di possedere comunque una delle certificazioni verdi Covid-19;
Istituzione dell’elenco provinciale delle strutture che effettuano test antigenici rapidi per il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19
3) di istituire, presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, l’elenco provinciale delle strutture che effettuano test antigenici rapidi per il ril ascio di certificazioni verdi Covid-1 9, abilitate alla comunicazione dei risultati dei test rapidi tramite l’applicativo informatico predisposto all’uopo dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per il successivo inserimento nel sistema di notifica dell’esito;
4) di dare mandato all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di approntare la modulistica relativa alla domanda di iscrizione a detto elenco. Verificata la completezza della domanda di cui sopra e preso atto della dichiarazione d impegno sottoscritta da parte del titolare o direttore o legale rappresentante della struttura, concernente il rispetto delle misure di sicurezza minime richieste (AII.to 1 parte integrante e sostanziale della presente), l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari abiliterà il soggetto richiedente all’accesso all’applicativo informatico di cui al punto 3) e assicurerà che tutte le struttu re che accedono a tale applicativo siano regolarmente iscritte all’elenco provinciale delle strutture che effettuano test antigenici rapidi per il rilascio di certificazioni verdi covid-19;
5) le competenti strutture dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (Dipartimento di Prevenzione di APSS) e provinciali (Dipartimento Salute e Politi che Social i) effettuano attività di
monitoraggio e vigilanza, anche mediante sopralluoghi sul campo, ai fini del controllo sulla corretta applicazione delle procedure richieste per l’effettuazione dei testi antigenici rapidi in
condizioni di sicurezza;
Servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande all’aperto
6) nell ‘ambito dei servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande all’aperto, svolti da qualsiasi esercizio, compresi gli operatori agrituristici ed enoturistici, al fine dell’applicazione della disciplina in materia di certificazione verde Covid-19, si chiarisce che per ristorazione o somministrazione di pasti e bevande all’aperto, al fine di contrapporla a quella al chiuso, deve intendersi la ristorazione o la somministrazione di pasti e bevande svolta in una struttura anche con un solo lato libero (lato libero che può essere rappresentato anche dall’assenza del tetto): il lato libero può prevedere la presenza di balaustre, fioriere o barriere che non possono però avere un’altezza superiore a 90 cm;
Disposizioni per la gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi, culturalisportivi e di socializzazione per bambini e adolescenti età 3 mesi /17 anni
7) alle attività educative, ludico-ricreative, culturali-sportive e di socializzazione erogate sull’intero territorio provinciale per minori in età 3 mesi/17 anni, indipendentemente se di gruppo o individuale erogate da ente pubblico, associazioni di qualsiasi natura, cooperative sociali, organismi imprenditoriali in forma privata, enti accreditati per l’utilizzo di buoni di servizio FSE, auto-organizzazione familiare, ed in forma di volontariato, si applicano le disposizioni e le linee guida adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia n. 81/2021 e 74/2021 (per i criteri previsti per il pernottamento per minori di età superiore ai 6 anni) e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 del 30 luglio 2021, in relazione all’età dei minori coinvolti e alla tipologia di servizio e nel rispetto di eventuali protocolli di settore. l parametri di erogazione dei servizi riferiti al numero di minori per operatore rimangono quelli stabiliti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1260 di data 21 agosto 2020 così come modificati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1772 di data 6 novembre 2020 e recepiti nelle Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2021 per bambini/e e adolescenti, approvate con Deliberazione della Giunta provinciale di data 16 aprile 2021;
Impianti di risalita
8) in materia di impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, per tutte le stagioni (compresa quella sciistica), si applicano le misure di cui al contenuto dello stralcio delle Linee guida in materia di “Impianti di risalita” (si veda l’ All.to 2 parte sostanziale e integrante della presente), licenziate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 18 novembre 2021;
Funivie Trento-Sardagna e di Mezzocorona
9) in materia di misure anti-covid, per l’utilizzo delle Funivie Trento-Sardagna e di Mezzocorona si applica la disciplina prevista per i mezzi del settore di trasporto pubblico locale dall’ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021 (recante “Adozione delle Linee guida per l’informazione degli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico” e successive eventuali modifiche e integrazioni), compresa la misura relativa al coefficiente di riempimento in base alla colorazione delle zone (in zona bianca, non superiore all ‘BO% dei posti consentiti), nonché la previsione di cui all ‘art. 9-quater, comma 1 lett. e-ter), del decreto legge n. 52 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 2021, che dispone l’accesso ai mezzi di trasporto locali esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid di cui all’art. 9, comma 2, del succitato decreto legge n. 52/2021 (quest’ultima previsione a partire dal 6 dicembre 2021 e fino alla relativa data di cessazione, così come disposto dall’art. 4, comma 2, del decreto legge n. 172 del2021);
Disposizioni finali
10) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della presente e fino al giorno 31 dicembre 2021 (salvo ove presenti termini diversi, anche ai sensi della
normativa nazionale}, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate;
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con
legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.