Pesca: ecco il nuovo regolamento provinciale, novità anche per il Garda

Redazione13/01/20215min
pesca fiume percatore


Particolarmente atteso dalle associazioni dei pescatori, il nuovo regolamento provinciale sulla pesca, approvato a fine anno con un decreto del presidente della Provincia, interviene a sostituire integralmente il precedente regolamento, risalente ancora al 1979. Oltre ad adeguare il testo ai mutamenti normativi intercorsi negli ultimi anni, il nuovo regolamento interviene al fine di snellire, riordinare e aggiornare i contenuti tecnici della materia conferendone organicità e scorrevolezza.
Il nuovo regolamento, recependo l’eliminazione operata dalla legge provinciale 12/18 dei vecchi piani di miglioramento, riconosce nei piani di gestione lo strumento idoneo alla gestione delle acque interne trentine in attuazione della Carta ittica, inserisce modifiche alla disciplina della contrassegnazione delle acque, adeguandosi alla realtà attuale, e definisce le soglie dimensionali e numeriche oltre le quali è obbligatoria l’istituzione delle zone a prelievo nullo e delle zone a trofeo (40 km corsi d’acqua e n. 10 laghi). Il nuovo testo aggiorna, inoltre, la disciplina previgente su una serie di altri temi, come le misure minime di cattura, gli strumenti di pesca e le esche, le catture, la segnatura dell’uscita di pesca e delle catture, i periodi di divieto, le specie di cui è consentita la semina e le semine nelle zone a prelievo nullo.

Interviene anche a disciplinare, in maniera chiara ed inequivocabile, l’esercizio dell’uso civico di pesca, per il quale, in accordo con i rappresentanti dei pescatori rivieraschi, si sono stabiliti l’introduzione del libretto su cui il censita segnerà le catture, che sarà fornito dalla Provincia, esplicitate le deroghe per l’uso delle reti e previsto che la Giunta provinciale, a seguito del monitoraggio del pescato e a partire dal 2026, possa limitare il numero delle giornate di pesca con le reti.
Infine, come il regolamento precedente, anche il nuovo contiene una parte specifica per il Lago di Garda, ugualmente aggiornata, con le stesse modalità e gli stessi obiettivi. In particolare, è soppresso l’obbligo di possedere la licenza per la pesca subacquea e si stabilisce che per garantire misure omogenee e comuni alle altre regioni rivierasche, dirette alla conservazione della fauna ittica e alla gestione della pesca nel lago di Garda, la Provincia può stabilire un numero massimo di concessioni per l’esercizio della pesca professionale.
Con un altro decreto del presidente della Provincia si interviene anche per aggiornare la materia che disciplina l’elenco delle imprese forestali, la cui tenuta è rimessa, secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura, in capo alla CCIAA di Trento. Si tratta di alcune modifiche di grande rilevanza perché, nel recepire quanto previsto dalla disciplina statale in materia, sono stati aggiornati i criteri minimi richiesti per l’iscrizione all’elenco provinciale delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali, allo scopo di garantire la mutua riconoscibilità delle imprese iscritte e di consentire che esse siano esonerate dall’obbligo di iscrizione al registro degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati nella Comunità europea, obbligo altrimenti previsto dal D. Lgsl. 30 ottobre 2014, n. 178 di attuazione del regolamento (UE) n. 995/2010.
Le modifiche più significative al testo vigente riguardano la revisione dei requisiti soggettivi necessari all’iscrizione, come l’iscrizione nella categoria “Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)”, la delega alla CCIAA a comunicare all’autorità competente per i regolamenti europei in materia di commercializzazione di legno e derivati l’aggiornamento delle informazioni relative alle imprese iscritte, e l’aggiornamento dei dati che l’impresa deve fornire alla CCIAA al momento della presentazione della domanda d’iscrizione o di rinnovo, quali quelle riguardanti le quantità di legname allestito.

In ultimo, si prevede che l’iscrizione nell’elenco provinciale delle imprese forestali, ottenuta ai sensi delle norme previgenti, mantenga la propria validità se l’impresa forestale è in possesso dei requisiti previsti con le nuove disposizioni, dando tempo sei mesi alle imprese non in possesso dei requisiti necessari per conformarsi.

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