Zona arancione, le regole per gli spostamenti in Trentino
Covid – 19: il Trentino, come comunicato, si conferma in “Zona arancione”. I dati sulla diffusione della pandemia impongono ancora la massima prudenza nei comportamenti individuali e il rigoroso rispetto delle regole, in particolare quelle sul distanziamento e sull’utilizzo della mascherina, ma anche quelle sugli spostamenti. A seguire, queste ultime, in sintesi.
Disposizioni valide per i Comuni con più di 5.000 abitanti
La regola generale stabilisce un divieto di spostamento in entrata e in uscita dai confini del proprio Comune, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute ovvero situazioni di necessità;
è possibile spostarsi fuori dal proprio Comune anche per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi, laddove questi non siano disponibili nel proprio Comune; tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica. In tali casi bisogna in via prioritaria recarsi presso il Comune contiguo o, in mancanza di tale attività/servizio nel Comune contiguo, presso il Comune più vicino che offra tali attività/servizi; è altresì consentito recarsi presso chiese/luoghi di culto posti anche in Comuni differenti dal proprio, laddove questi siano abitualmente frequentati e al fine di partecipare a funzioni religiose;
è consentito spostarsi entro 30 km dai confini comunali (calcolando tale distanza sulla base del percorso prescelto e non in linea d’aria), anche con mezzi di trasporto pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività sportiva in forma individuale. Tale limitazione dei 30 km non si applica per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni internazionali previsti dall’art. 1, comma 10 lett. e) del Dpcm 14 gennaio 2021;
lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, in ambito comunale, una volta al giorno e tra le ore 5,00 e le ore 22,00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi in tale abitazione. Le due persone che si spostano potranno portare con sé minori di anni 14 su cui esercitano la potestà genitoriale o persone disabili o non autosufficienti conviventi;
è sempre consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio e abitazione. A tali fini, è possibile altresì uscire dal territorio del proprio Comune, laddove lo spostamento sia giustificato dalla necessità di raggiungere una “seconda casa” (in tal caso è necessario dimostrare di possedere un titolo di legittimazione antecedente al 14 gennaio 2021).
Disposizioni valide per i Comuni fino a 5.000 abitanti
La regola generale stabilisce la possibilità di spostamento libero in entrata e in uscita dai confini del proprio Comune, senza necessità di giustificazione mediante apposito modulo, purché si rimanga nell’arco di 30 km da tali confini (calcolando tale distanza sulla base del percorso prescelto e non in linea d’aria) e ad esclusione della possibilità di spostarsi verso il capoluogo di Provincia. Oltre i 30 km sussiste la necessità di giustificare il proprio spostamento per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute ovvero situazioni di necessità; secondo quanto precisato dalle Faq pubblicate sul sito del Governo, è altresì possibile spostarsi sul territorio di altra Regione o Provincia autonoma, purché si rimanga nell’ambito dei 30 km dal confine del proprio Comune, anche per andare a visitare parenti o amici una volta al giorno e tra le ore 5,00 e le ore 22,00 nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi in tale abitazione (in tale caso le due persone che si spostano potranno portare con sé minori di anni 14 su cui esercitano la potestà genitoriale o persone disabili o non autosufficienti conviventi);
è sempre consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio e abitazione. A tali fini, è possibile altresì uscire dall’ambito dei 30 km dai confini del proprio Comune laddove lo spostamento sia giustificato dalla necessità di raggiungere una “seconda casa” (in tal caso è necessario dimostrare di possedere un titolo di legittimazione antecedente al 14 gennaio 2021).