Covid e integrazione al reddito: scadenza domande prorogata al 30 novembre
Prorogato al 30 novembre il termine massimo per la presentazione delle domande di integrazione al reddito per i lavoratori sospesi nel primo semestre 2020, previsto originariamente al 31 ottobre. La decisione assunta oggi dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico e lavoro Achille Spinelli, è determinata dal fatto che molti lavoratori in possessi dei requisiti per l’accesso alla misura, assunta in seguito agli effetti prodotti dalla pandemia da Covid 19, non hanno ancora ricevuto dal datore di lavoro la documentazione prevista dall’Avviso. “In questo modo – sottolinea l’assessore Spinelli – diamo la possibilità a quanti ancora non fossero stati in grado di farlo, di presentare la domanda che consentirà loro di accedere agli aiuti provinciali, che rappresentano un tassello importante della strategia messa a punto dalla Provincia per fronteggiare l’eccezionale crisi economica e occupazionale prodotta dal Coronavirus”.
La richiesta del sostegno va presentata esclusivamente online, entro le ore 12.30 del 30 novembre. Per quanto riguarda il secondo semestre, la raccolta delle domande sarà effettuata dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. Per ciascun semestre di quest’anno, il lavoratore che desideri inoltrare domanda deve aver raggiunto almeno 300 ore di sospensione totali.
Per il raggiungimento del monte ore potranno essere conteggiate, sia le ore di sospensione a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sia eventuali ore di sospensione con un’altra causale (esclusi gli eventi eventi meteorologici) ma comunque riferibili al medesimo semestre. Il sostegno non può essere richiesto nel caso in cui il lavoratore sia beneficiario dell’attualizzazione della quota A dell’Assegno unico provinciale.
Per accedere a questa misura, il richiedente deve compilare autonomamente la domanda di accesso al sostegno. Per i dettagli relativi alla procedura di richiesta dell’integrazione al reddito, basta connettersi al sito del Fondo sociale europeo in Trentino, su #Ripartitrentino oppure sul sito dell’Agenzia del Lavoro. Accanto alla compilazione della domanda online, il lavoratore beneficiario deve allegare – all’interno del sistema informatico – un’attestazione rilasciata dal datore di lavoro. Entro 60 giorni dalla data di scadenza del periodo per la presentazione delle domande, l’Agenzia del lavoro erogherà il beneficio spettante. L’importo orario dell’integrazione è fissato in due soglie, calibrate sull’importo massimo dell’assegno di cassa integrazione guadagni erogabile: il minimo importo erogato sarà di 450 € lordi per semestre (retribuzione lorda fino a 2.159 euro) oppure 300 euro lordi (retribuzione superiore a questa soglia). L’Agenzia del Lavoro ha già cominciato ad effettuare i pagamenti, in relazione all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per presentare la domanda online, basta consultare uno dei seguenti siti:
https://ripartitrentino.provincia.tn.it/
https://www.agenzialavoro.tn.it
https://fse.provincia.tn.it/