Presentato in Senato un Disegno di Legge per semplificare l’attività delle Pro Loco
Qualche giorno fa, presso il Senato della Repubblica, è stato presentato il disegno di legge “Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e delle attività organizzate dagli enti aderenti alla rete UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia)”. Si tratta di una proposta legislativa che permetterebbe alle Pro Loco di realizzare attività di promozione sociale come sagre o fiere alleggerendo il peso derivante dai vincoli burocratici e mantenendo inalterati gli standard di sicurezza.
Il ruolo delle Pro Loco
Le Pro Loco sono enti che svolgono fondamentali funzioni di carattere sociale, favorendo interazioni virtuose fra persone e promuovendo i territori, e culturale: UNPLI è infatti associazione accreditata presso l’UNESCO in quanto custode del patrimonio culturale immateriale italiano (basti pensare alle numerose iniziative attuate per preservare tradizioni, dialetti e lingue locali). Inoltre, come emerso da un recente report realizzato dalla Cgia di Mestre, le 6.200 Pro Loco presenti in tutta Italia organizzano ogni anno ben 110.000 eventi che producono un effetto moltiplicatore sull’economia per cui ogni euro speso genera un valore triplo fra effetto diretto, indiretto e indotto, con significative ricadute occupazionali sui territori.
Il contenuto del disegno di legge
L’iniziativa di legge presentata in Senato intende riconoscere a livello normativo l’alto valore meritorio delle attività svolte dalle Pro Loco, favorendone lo sviluppo e la proliferazione a livello territoriale; la proposta, che vede come primo firmatario il Senatore Antonio De Poli, ha ricevuto un gradimento trasversale da parte di tutto lo scacchiere politico.
Il disegno di legge si compone di quattro articoli:
l’Articolo 1 riconosce il ruolo dell’UNPLI e definisce chiaramente cosa sono e cosa fanno le Pro Loco: associazioni aventi natura privatistica e senza scopo di lucro, con finalità di promozione del territorio e che si avvalgono di volontari;
l’Articolo 2 intende semplificare la realizzazione di “eventi dal vivo di portata minore,” ovvero gli spettacoli a cui partecipino fino ad un massimo di 500 persone simultaneamente, stabilendo una linea di demarcazione con le grandi manifestazioni da migliaia di persone. In particolare, il comma 1 prevede che la licenza del sindaco venga sostituita dalla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività che potrà essere presentata anche per via telematica) mentre il comma 2 stabilisce una validità di cinque anni per autorizzazioni e verifiche su manifestazioni a carattere temporaneo qualora queste non siano soggette a variazioni logistico-strutturali;
l’Articolo 3 dispone che, per le manifestazioni temporanee che abbiano ricevuto l’autorizzazione di agibilità dalla Commissione provinciale o comunale negli ultimi 5 anni, non sia necessaria una nuova autorizzazione di agibilità nel caso in cui non sopraggiungano variazioni a livello logistico-strutturale;
l’Articolo 4 enuncia la clausola di invarianza finanziaria per cui si rende noto che il ddl non arreca costi alle casse dello Stato.