Novità Imis 2021: proroga delle scadenza, acconto ed esenzioni

Redazione21/05/20214min
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Informa Gestel che causa il protrarsi dell’emergenza sanitaria, anche per il periodo d’imposta 2021 l’importo annuo dovuto per l’Imis (imposta immobiliare semplice) potrà essere versato in un’unica soluzione alla fine dell’anno.
Lo ha stabilito all’art. 3 la legge provinciale n. 7 del 17 maggio 2021, che ha fissato la scadenza del versamento nel 16 dicembre 2021, lasciando comunque la possibilità al contribuente di effettuare versamenti in acconto in date e per importi liberamente decisi, comunque entro la scadenza del 16 dicembre 2021.
Per assistenza relativa al calcolo e all’invio dei modelli è possibile rivolgersi a Gestel (società che gestisce le entrate dei Comuni del Basso Sarca), in via Santa Caterina 80 ad Arco (prenotando l’appuntamento al numero 0464 586801), anche per email ([email protected]) o telefono (0464 586801).


Informa inoltre Gestel che la legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 ha inserito l’art. 14-ter nella l.p. 14/2014, che per il solo periodo d’imposta 2021 stabilisce l’esenzione dell’Imis imputabile ai mesi da gennaio a giugno 2021 per i fabbricati rientranti fra quelli previsti dai commi 1, 3, 4 e 5 del citato articolo: si tratta di fabbricati per la maggior parte già oggetto di agevolazione nell’anno 2020, come quelli destinati alla ricettività turistica e i fabbricati in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni (se accatastati in categoria catastale D), fabbricati destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (se accatastati in categoria catastale D/3) e fabbricati rientranti in qualsiasi categoria catastale destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.
La novità per l’anno 2021 riguarda i fabbricati destinati ad agenzie di viaggio e turismo, i fabbricati rientranti in categoria catastale D/6 (impianti sportivi) e gli alloggi per uso turistico (di cui all’art. 37 bis della l.p. 15 maggio 2002, n. 7 per cui sia stato rilasciato il codice Cipat in data antecedente al 18 maggio 2021.
Per poter accedere all’esenzione è requisito necessario la coincidenza tra soggetto passivo Imis e gestore dell’attività svolta nel fabbricato (a eccezione dei fabbricati destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale o in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive, per i quali non è previsto il requisito) e l’obbligo di presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente, entro il termine prescrittivo del 15 settembre 2021, che evidenzi i fabbricati e i mesi del periodo da gennaio a giugno 2021 per i quali l’esenzione spetta.
Per maggiori dettagli si invita a visitare il sito www.gestelsrl.it, sezione “MODULISTICA-NORMATIVA”, “Modulistica varia” e quindi “RIDUZIONE COVID-19”, dove è possibile anche scaricare il modulo per la dichiarazione in formato pdf editabile.
La dichiarazione può essere presentata allegando fotocopia del documento d’identità all’indirizzo pec [email protected] o all’indirizzo email [email protected], oppure di persona allo sportello in via Santa Caterina 80 ad Arco, previo appuntamento da prenotare al numero 0464 586801.

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