Coronavirus: chiarimenti della Provincia su spostamenti individuali, esercizi e negozi
Il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha emesso un’ulteriore Ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di spostamenti individuali e di esercizio di attività economiche.
Queste nello specifico le nuove norme, anche a chiarimento di quanto previsto nell’ordinanza emessa in data 8 maggio 2020:
a) Rientrano tra gli spostamenti consentiti quelli dei cittadini residenti/domiciliati nei comuni provinciali confinanti con la Regione del Veneto per andare a trovare i propri congiunti che risiedono o hanno il domicilio nei territori comunali posti aldilà del rispettivo confine con la Regione del Veneto, così come concordato con il Presidente della predetta Regione;
b) Nell’ambito delle attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizza al taglio) svolte in modalità di asporto, riguardo alla fase della consegna e del pagamento della merce d’asporto, è consentito l’ingresso nell’esercizio del cliente nel rispetto delle distanze di sicurezza e lo stesso deve trattenersi il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento, fermo il rispetto di quanto altro disposto nell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 6 maggio 2020 prot. n. 250299/1;
c) In tema di utilizzo di impianti, centri e siti sportivi per lo svolgimento di attività sportive all’aria aperta, il divieto di fruizione, tra l’altro, di spazi adibiti a bar e ristoranti deve essere inteso nel senso che i gestori di dette attività di ristorazione hanno la facoltà di operare in modalità di asporto, consegna a domicilio e mensa per operai dei cantieri alla stessa stregua di qualsiasi altra attività di ristorazione sita sul territorio provinciale in periodo di emergenza Covid-19;
d) In tema di spostamenti individuali, è possibile raggiungere qualsiasi attività di commercio al dettaglio o altra attività economica, sita sul territorio provinciale e più in generale regionale, il cui esercizio oggi è consentito dalle varie disposizioni nazionali e provinciali dettate nell’ambito dell’emergenza Covid-19.
Restano vigenti le disposizioni delle ordinanze del Presidente della Provincia già emanate per l’emergenza COVID-19, qualora non in contrasto con la presente ordinanza, ovvero se non esplicitamente modificate o superate.
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza avranno efficacia dal giorno 12 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 compreso