Coronavirus, nuove regole per le festività: ecco l’Ordinanza Provinciale completa
Coronavirus e contrasto alla pandemia: il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha firmato l’ordinanza con le nuove regole per le festività, che per quanto riguarda le limitazioni rimanda alla normativa statale, con alcune specificazioni e conferme di quanto definito nella precedente ordinanza provinciale. Per gli spostamenti, fatti salvi motivi di lavoro, salute o comprovata necessità, sono previste restrizioni dalle 22 alle 5 del giorno dopo.
1) le disposizioni previste dall’ordinanza del Presidente della Provincia n. 60 di data 18 dicembre 2020 prot. n. 821033, cessano di avere efficacia dal 24 dicembre 2020, data da cui trovano
applicazione le disposizioni di cui sotto;
Disposizioni in vigore dal 24 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021
2) a partire dal 24 dicembre 2020 si applica la normativa statale in materia (Dpcm 3 dicembre 2020, decreto-legge n. 158/2020 e decreto-legge n. 172/2020), con le ulteriori specificazioni di cui sotto:
a. qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita pari o superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l’accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalità “contapersone”, posti agli ingressi dell’esercizio, in modo da controllare il numero di accessi;
b. qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, nelle strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati (come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA), permane l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
c. si conferma, per le attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, quanto disposto dal punto 8 dell ‘ordinanza del Presidente della Provincia del 15 luglio 2020 prot. n. 41120, in particolare la disposizione secondo cui è possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; è consentita la permanenza di massimo
4 persone (compreso/i l’operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo famigliare o siano conviventi;
d. la ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalità di asporto, sono consentite fino alle ore 22.00, confermando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
e. restano sempre consentite la ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalità
con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto;
f. resta inteso che la realizzazione di eventi/attività legati allo svolgimento di competizioni sportive consentite ai sensi del Dpcm 3 dicembre 2020, sia da parte degli atleti che di tutti
gli addetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione della competizione, rappresenta comprovata esigenza lavorativa e/o di necessità che legittima detti soggetti agli spostamenti necessari allo svolgimento di tali competizioni anche tra le ore 22.00 e le ore 05.00 del giorno successivo;
g. a chiarimento delle disposizioni in merito alle attività di accoglienza e strutture ricettive, sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base di quanto stabilito dal punto 6 dell’ordinanza 15 luglio 2020 così come richiamata dal punto 32 dell’ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020, ovvero, qualora ivi non disciplinato, da
quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 O, lettera pp) del Dpcm 3 dicembre 2020 e relativa specifica scheda tecnica “Attività ricettive” riportata nell’allegato 9 dello stesso Dpcm.
Spostamenti consentiti di cui al punto 5) dell’ordinananza n. 59 del 4 dicembre 2020
3) in merito al divieto di spostamenti tra Regioni/Province autonome, si conferma che i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell’ambito degli spostamenti consentiti, possono
transitare sul territorio di altra Regione/Provincia Autonoma confinante qualora abbiano la necessità di raggiungere comuni diversi nella Provincia Autonoma di Trento, a condizione che
non si fermino sul territorio attraversato facente parte di altra Regione/Provincia autonoma confinante, tranne che per motivi di forza maggiore;
Attività e servizi non sospesi dal Dpcm 3 dicembre 2020
4) per il periodo 24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, è sempre possibile spostarsi per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi; laddove all’interno del proprio comune non vi sia la
disponibilità di tali attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell’attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino; tale
possibilità può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica; ai sensi del Dpcm in vigore, tutti gli spostamenti devono essere giustificati tramite la compilazione del
modulo di autocertificazione, che può essere compilato anche in sede di controllo in quanto in dotazione delle forze di polizia statali e locali. È altresì consentito recarsi presso le
chiese/luoghi di culto poste anche in comuni differenti dal proprio, laddove queste siano abitualmente frequentate e al fine di partecipare alle funzioni religiose;
5) resta inteso che nei giorni in cui valgono le disposizioni di cui all ‘art. 2 del Dpcm 3 dicembre 2020 c.d. “area arancione” (ossia, i giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), gli
abitanti dei comuni con popolazione non superiore alle 5.000 unità, al fine di recarsi presso le attività e i servizi non sospesi, possono liberamente spostarsi, senza alcuna giustificazione,
oltre i confini del proprio comune per una distanza non superiore a 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Alle medesime
condizioni, tali abitanti possono liberamente recarsi presso le chiese/luoghi di culto al fine di partecipare alle funzioni religiose;
Attività sportiva in forma individuale
6) nei giorni in cui valgono le disposizioni di cui all’art. 2 del Dpcm 3 dicembre 2020 c.d. “area arancione” (ossia, i giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 ), è consentito spostarsi, a prescindere dal numero degli abitanti del proprio comune, entro trenta chilometri dal medesimo comune ed anche con mezzi di trasporto pubblici o privati, per lo svolgimento
dell’attività sportiva in forma individuale; a tal fine, non è necessario giustificare lo spostamento oltre il proprio comune. Il limite dei trenta chilometri non si applica per gli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall’art. 1, comma 1 O, lett. e) del Dpcm 3 dicembre 2020;
7) nei giorni in cui valgono le disposizioni di cui all’art. 3 del Dpcm 3 dicembre 2020 c.d. “area rossa” (ossia, i giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, e 6 gennaio 2021 ), è
consentito svolgere l’attività sportiva in forma individuale solo all’ interno del proprio comune, ad eccezione degli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall’art. 1, comma 1 O, lett. e) del Dpcm 3 dicembre 2020;
8) l’attività sportiva deve svolgersi nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, esclusivamente all’aperto e in forma individuale in modo da evitare qualsiasi
assembramento, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o le persone non autosufficienti;
Attività motoria in forma individuale
9) nei giorni in cui valgono le disposizioni di cui all’art. 3 del Dpcm 3 dicembre 2020 c.d. “area rossa” (ossia, i giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, e 6 gennaio 2021),
laddove si consente l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, si dispone che la stessa sia possibile entro un massimo di tolleranza di 60 minuti dal momento in
cui si esce dalla medesima;
10) l’attività motori a deve svolgersi nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, esclusivamente all’aperto e in forma individuale in modo da evitare qualsiasi
assembramento, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o le persone non autosufficienti;
Circolazione dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale di cui al D.P.P. 20 luglio 2015. n. 8-22/Leg 11)
11) è autorizzata, fino 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, fissata al 31 gennaio 2021 ), la circolazione dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale di cui al D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg da sottoporre entro la fine dello stato d’emergenza alle attività di visita e prova ai sensi dell’art. 15 del medesimo D.P.P. ovvero alle attività delle verifiche periodiche ai sensi dell’art. 16 del medesimo D.P.P.;
12) risulta necessario in ogni caso procedere, anche in pendenza del periodo emergenziale e nel limite del possibile, all’effettuazione, da parte delle strutture competenti, delle attività di
visita e prova ai sensi dell’art. 15 del medesimo D.P.P. ovvero alle attività delle verifiche periodiche ai sensi dell’art. 16 del medesimo D.P.P;
Disposizioni finali
13) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno 24 dicembre 2020 fino al giorno 15 gennaio 2021 compreso, ove non indicati termini diversi, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVI D-19 qualora non in contrasto con la presente
ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Dpcm 3 dicembre 2020, qualora coerenti con il contenuto della presente ordinanza;
14) si richiama il rispetto rigoroso delle misure generali per evitare il contagio secondo quanto previsto nelle precedenti ordinanze (distanziamento sociale, uso della mascherina, disinfezione
costante delle mani); tra l’altro, si ribadisce la misura di cui al punto 14 dell’ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020, ossia il “divieto di incontro (salvo che nell’ambito delle attività regolamentate dai protocolli vigenti), oltre il numero massimo di 6 persone e salvo il caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi, in tutti i luoghi pubblici (a titolo esemplificativo piazze, vie, parchi); si precisa che le aree all’aperto di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado non rientrano nella categoria dei luoghi pubblici. Sono consentite, oltre il numero superiore alle 6 persone, le manifestazioni pubbliche in forma statica di cui al Dpcm 3 dicembre 2020 e alle condizioni ivi previste, ossia con osservanza delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria.