Nuovo Ospedale di Trento, indagini su una società finanziatrice
Sotto la direzione della Procura Distrettuale della Repubblica di Trento, in queste ore le Fiamme Gialle stanno eseguendo mirate perquisizioni presso la sede della società nominata “Soggetto promotore del progetto” nella gara (base d’asta di circa 1,7 miliardi di euro) bandita dalla Provincia Autonoma di Trento per la progettazione e costruzione del maggior polo sanitario della Regione Trentino Alto Adige e la gestione, per 25 anni, dei servizi correlati. Oltre alle perquisizioni, estese anche all’abitazione dell’amministratore pro-tempore, sono in corso acquisizioni documentali presso gli uffici della P.A.T. interessati dalla procedura concorsuale.
Le indagini sono focalizzate sulla ipotizzata falsità della “proposta di finanziamento” per un valore di circa 140 milioni di euro, presentata dalla società italiana, a corredo della propria offerta per l’affidamento dei lavori pubblici, attraverso una S.G.R. (Società di Gestione del Risparmio) con sede a Malta. Secondo la ricostruzione degli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trento la società maltese non soltanto sarebbe priva dei requisiti patrimoniali atti a garantire realmente la stazione appaltante, ma non sarebbe nemmeno autorizzata a concedere finanziamenti, essendo la propria attività svolta in Italia (senza una stabile organizzazione) limitata esclusivamente al mero servizio di “gestione portafogli”.
Gli inquirenti trentini sono giunti a tale esito dopo aver analizzato i bilanci, acquisiti all’estero, della S.G.R. maltese, svolgendo parallelamente indagini bancarie e avvalendosi anche del qualificato supporto delle Autorità di Vigilanza competenti in materia ovvero Banca d’Italia e Consob.
I reati ipotizzati dalla Procura Distrettuale di Trento sono:
turbativa d’asta e falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, per avere utilizzato un mezzo fraudolento al fine di turbare la gara relativa al Nuovo Ospedale Trentino, mediante la sottoscrizione e presentazione di una falsa attestazione di finanziamento la cui eventuale assenza avrebbe costituito elemento di esclusione dalla gara;
esercizio abusivo di attività finanziaria, per la mancata autorizzazione della società maltese a concedere finanziamenti in Italia.
Due i soggetti ritenuti, ad oggi, responsabili a vario titolo delle summenzionate condotte ovvero l’amministratore pro-tempore della società italiana e l’attuale amministratore della società maltese.