Nuovo disciplinare per la compilazione delle dichiarazioni ICEF e delle domande di agevolazione

Stagista27/06/20192min
Bandiere  ProvinciaPalazzo PATTrento 3 dicembre 2012AgF Bernardinatti Foto

Approvato dalla Giunta provinciale il disciplinare e lo schema di convenzione per lo svolgimento delle attività inerenti la compilazione e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF e delle domande per interventi agevolativi. La disciplina è valida fino al giugno 2021 e interessa i soggetti che possono chiedere l’accreditamento per la fornitura del servizio, ovvero: i Centri di assistenza fiscale; le “società di servizi” che svolgono attività di assistenza fiscale; i professionisti abilitati all’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa. Rispetto al sistema di accreditamento precedente sono state fatte delle modifiche: il compenso per le dichiarazioni ICEF è fissato in euro 13,80 (determinato nel 2018 in base ad un meccanismo che prevedeva un aumento proporzionale del compenso qualora il numero delle Dichiarazioni ICEF fosse stato inferiore alle 144.000,00); il compenso per le domande è uguale per tutte le domande ed è pari ad euro 7,00, che è il valore mediano dei compensi riconosciuti per le domande con il precedente Disciplinare; tutti i compensi saranno erogati unicamente dall’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa, rispetto a quanto previsto in precedenza dove invece rimanevano in capo alle Strutture provinciali i pagamenti ai soggetti accreditati dei compensi per le domande per interventi agevolativi di rispettiva competenza.
Infine, in analogia a quanto disposto dall’INPS per le sue convenzioni con i CAF per l’attività relativa alla certificazione ISEE per l’anno 2018, si prevede di non applicare alle Convenzioni in questione le regole della tracciabilità dei flussi finanziari. Infatti, a tale riguardo si è recuperato un parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in cui veniva sancita l’esenzione, sostanzialmente per il fatto che il sistema di accreditamento aperto a tutti i soggetti che rispondono a determinati requisiti non è equiparabile ad una procedura di gara.