Illegittima la residenza da dieci anni per l’assegnazione ITEA
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della Legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, numero 15, nella parte in cui richiedono, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
La Corte di cassazione aveva censurato tali previsioni, in quanto contrastanti con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza sanciti dalla Costituzione, in relazione al principio di parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, nei settori delle prestazioni sociali e dell’accesso all’alloggio.
Con riferimento a prestazioni che assicurano un’esistenza dignitosa e sono funzionali alla piena realizzazione della persona umana e all’effettivo esercizio degli altri diritti costituzionali, la previsione del requisito della residenza di dieci anni sul territorio della nazione non è sorretta da una valida ragione giustificatrice e non presenta alcuna correlazione con il bisogno abitativo.
Si tradisce così «il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».
Il requisito della residenza protratta, nella sua rigidità, «pregiudica proprio chi sia costretto a trasferirsi di frequente, per le precarie condizioni di vita, e perciò si trovi in uno stato di più grave disagio» e presenta una più accentuata incidenza lesiva con riguardo ai «soggiornanti di lungo periodo, i quali, pur potendo vantare la permanenza quinquennale, necessaria per conseguire il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, più difficilmente cumulano i dieci anni di residenza richiesti dalla disposizione censurata».