Dro, le Minoranze contro una Delibera edilizia, l’Avvocatura dello Stato dà ragione al Comune
Valentino Travaglia, Alvaro Tavernini e Giovanni Ferrari, rispettivamente capigruppo di Lista Civica, Comunità e Ambiente e Leali al Trentino in Consiglio comunale a Dro, avevano contestato l’approvazione della delibera n° 32 del 29 giugno scorso da parte della Maggioranza in merito all’autorizzazione al rilascio del permesso di costruire per progetto di demolizione con ricostruzione di un edificio soggetto a risanamento conservativo in quel di Ceniga in via Pascoli 2 a Ceniga. I tre capigruppo affermavano che tale Delibera era stata approvata solamente in parte dalla maggioranza e che, a parere degli oppositori, presenta vizi di legittimità. La contestazione venne inoltrata in Provincia, presso il Servizio della Autonomie locali, e alla Comunità di Valle Alto Garda e Ledro – Tutela del paesaggio.
“Tutto ciò che può apparire incomprensibile – scrivevano nella nota delle Opposizioni – può invece essere ben spiegato conoscendo l’area politica molto vicina alla maggioranza dei proprietari interessati”. Questo in palese contrasto, afferma sempre la nota delle opposizioni, con quanto contenuto nel programma elettorale del sindaco attualmente in carica, tra i cui punti si affermava la “riqualificazione dei centri storici di Ceniga e Pietramurata con il miglioramento dell’arredo urbano”.
L’Avvocatura dello Stato ha invece dato ragione alla Giunta Comunale, dichiarando inammissibile e mendace l’opposizione alla Delibera fatta da parte delle minoranze.
Respinte al mittente, dunque, le accuse di “documentazione depositata non rispondente ai requisiti previsti dalla norma vigente”, “assenza di motivazione” ed “eccesso di potere” che alcuni Consiglieri comunali di minoranza avevano sollevato verso l’Amministrazione per chiedere l’annullamento della delibera.
Accuse respinte non dalla Giunta, ma direttamente dall’Avvocatura di Stato, avv. Dario Bellisario, che Una attenta analisi dell’opposizione alla delibera delle minoranze evidenza come gli stessi abbiano maldestramente o erroneamente interpretato le modalità e le ammissibilità per cui è possibile opporsi ad una specifica delibera. «La dedotta carenza di asseverazione della relazione tecnica, così come articolata, non sembra configurare l’ipotesi di vizio da cui consegue l’impossibilità di svolgere regolarmente l’ufficio di componente dell’organo per il quale è consentita l’impugnazione. Parte opponente, infatti, nel caso in esame – sottolinea Bellisario – si limita a censurare, peraltro erroneamente, il fatto che la relazione tecnica in atti non sarebbe asservata, affermando che comunque tale relazione non sarebbe necessaria, senza sostenere che la messa a disposizione di tale relazione priva di asservazione avrebbe impedito agli opponenti di svolgere il proprio munus publicum. Il primo motivo – conclude l’Avvocatura di Stato – pare quindi inammissibile come il secondo ed il terzo motivo». Inoltre «anche qualora si volesse ritenere ammissibile, pare infondato, poiché la relazione è stata esaminata dai consiglieri, e dalle premesse della deliberazione si evince che in Consiglio comunale è stato specificato che la relazione messa a disposizione dei consiglieri era stata asservata presso il Giudice di pace di Riva del Garda con verbale n.82/20 in data 18/2/2020».