Aiuti Covid, altri 6 milioni per i lavoratori sospesi nel primo semestre 2021

Redazione25/09/20214min
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Torna con un nuovo stanziamento il sostegno ai lavoratori che hanno dovuto subire una sospensione del lavoro nel corso del primo semestre del 2021 a causa della crisi economica dovuta alla pandemia. Prosegue, così, l’intervento straordinario della Provincia autonoma a favore dei lavoratori che sono stati sospesi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
A partire da lunedì 27 settembre e fino alle ore 12.00 del 30 novembre, i lavoratori che sono stati sospesi nel I semestre 2021 potranno chiedere ad Agenzia del lavoro l’erogazione di un sostegno orario aggiuntivo alla cassa integrazione o agli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà relativi ai primi sei mesi dell’anno.
Visto il perdurare della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia da Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive sulle attività economiche, adottate a livello statale e locale, la Provincia ha ritenuto necessario proseguire, anche per il primo semestre 2021, come già avvenuto per il 2020, con l’erogazione di un’indennità provinciale di integrazione del reddito dei lavoratori in cassa integrazione. A definire la misura è la delibera proposta dall’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro e approvata dalla giunta provinciale che assegna ad Agenzia del lavoro 6 milioni di euro per sostenere la misura.
Rispetto all’analoga misura introdotta nel 2020, sono stati introdotti aspetti di semplificazione e maggior digitalizzazione che rendono l’intervento di più facile accesso. La domanda deve essere presentata on – line dal lavoratore, sulla piattaforma dedicata accessibile dal sito di Agenzia del lavoro e di #RipartiTrentino. Non è richiesto il caricamento di documentazione aggiuntiva.

Per presentare la domanda il lavoratore deve essere in possesso del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid). Per accedere alla misura, è necessario aver raggiunto almeno 300 ore di sospensione totali nel semestre – riproporzionate in caso di part time – (sono escluse le ore di sospensione per evento meteorologico), ed aver svolto l’attività lavorativa in provincia di Trento o, se residente sul territorio al 24 settembre 2021 (data della delibera di giunta che approva formalmente l’intervento), essere stato impiegato in unità operative situate in provincia di Bolzano o nelle Regioni confinanti. Il sostegno non può essere richiesto nel caso in cui il lavoratore, nel 2021, abbia beneficiato o benefici dell’attualizzazione della quota A dell’Assegno unico provinciale ai sensi dell’articolo 25 della legge provinciale numero 3 del 2020.

L’importo orario dell’integrazione è fissato in due soglie, calibrate sull’importo massimo dell’assegno di cassa integrazione guadagni erogabile per cui al lavorare viene versato un minimo di 1 euro per ora di sospensione dal lavoro e un massimo di 1,5 euro, con un sostegno minimo quindi, per un lavoratore a tempo pieno, pari a 300 euro. Il sostegno è liquidato in un’unica soluzione mediante versamento sul conto corrente indicato nella domanda, per l’importo lordo spettante. L’indennità non è infatti soggetta a tassazione, non concorrendo alla formazione del reddito imponibile.
Per informazioni e per la presentazione della domanda è consultabile la pagina del sito di Agenzia del lavoro : https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Integrazione-al-reddito-per-lavoratori-sospesi-causa-COVID-19

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