Rivisti i criteri di emissione degli attestati di prestazione energetica degli edifici

Redazione31/12/20213min
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Sono stati aggiornati dalla Giunta provinciale i criteri di rilascio degli attestati di prestazione energetica degli edifici, precedentemente disciplinati con un provvedimento del 2012. La decisione segue agli aggiornamenti delle direttive comunitarie e della normativa nazionale di riferimento in materia di certificazione energetica degli edifici. Le nuove disposizioni, in particolare, dettagliano le modalità di esecuzione dei sopralluoghi e specificano che l’esecuzione degli stessi è sempre obbligatoria, anche nel caso di certificazioni di edifici esistenti per successive compravendite e locazioni.
La normativa in materia di edilizia sostenibile prevede l’obbligo di rilascio dell’attestato di prestazione energetica–APE in sede di compravendita o di locazione immobiliare nonché in caso di realizzazione di un nuovo edificio o di esecuzione di interventi edilizi su edifici esistenti. L’APE, con cui riassumono le principali caratteristiche dell’involucro edilizio e dell’impianto e con cui si stabilisce la classe energetica dell’edificio, viene rilasciato dal certificatore energetico secondo modalità stabilite attraverso specifiche disposizioni di settore.
Con la decisione di oggi, la Giunta provinciale ha aggiornato i criteri di rilascio degli attestati di prestazione energetica, precedentemente disciplinati da un proprio provvedimento del 2012.

La deliberazione aggiorna inoltre le modalità di rilascio dell’APE in caso di edifici con impianto
centralizzato. In linea con le disposizioni nazionali, si prevede che la certificazione riguardi di regola la singola unità immobiliare. Nel caso di impianto centralizzato, per gli edifici di nuova costruzione o soggetti ad interventi di recupero, rimane la possibilità di certificazione dell’intero edificio qualora, per ottemperare a disposizioni di legge, sia necessaria la verifica della classe energetica dell’intero immobile (verifica classe energetica minima dell’intero edificio a fine lavori, verifica della classe energetica per l’ottenimento di bonus).
Infine, viene introdotto l’obbligo per il certificatore di presentare al soggetto che richiede l’attestato un’apposita un’apposita informativa in cui sono dettagliate tutte le caratteristiche del servizio di certificazione energetica che verrà offerto. L’informativa, che dovrà essere sottoscritta per presa visione dal richiedente il servizio, sarà redatta secondo specifici modelli che saranno prossimamente definiti, in accordo con le strutture provinciali competenti, dagli organismi di accreditamento dei certificatori energetici.

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