Beni contenenti amianto: aggiornato l’elenco

Amianto: i siti, dal 2012 ad oggi censiti in provincia di Trento, sono 1.643, di questi 740 sono stati bonificati, per 151 sono in corso i lavori di bonifica, 336 sono i siti da bonificare e 416 sono quelli senza obbligo urgente di modifica.
La Giunta provinciale ha aggiornato l’elenco dei beni contenenti amianto, distinguendoli a seconda degli interventi necessari
I termini per la presentazione delle domande di contributo alla struttura competente, l’Apiae – Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche, sono state posticipati dal’1° luglio al 15 novembre 2019 per la procedura semplificata e dal 1° luglio al 31 agosto per quella ordinaria.
Se le bonifiche dell’amianto in siti sensibili, come si diceva, in provincia sono state effettuate soprattutto negli anni ’90, in questi ultimi anni l’attenzione si è spostata sulle bonifiche delle coperture di immobili privati, partendo da quelli più a rischio ovvero più degradati e vicini ai centri abitati.
Sono concessi per la sola rimozione e smaltimento di coperture in cemento amianto di edifici situati nel territorio della Provincia autonoma di Trento
Le domande vanno presentate ad APIAE – Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche, dal 1° luglio entro il 15 novembre 2019 per la procedura semplificata ed entro il 31 agosto per quella ordinaria.
APIAE, via Solteri 38, 38121 Trento, tel 0461 499400, sito: http://www.apiae.provincia.tn.it
Nell’ipotesi in cui, ci sia una copertura sospetta non censita che determini un rischio per la salute, il Comune potrà richiedere un sopralluogo sul proprio territorio di competenza direttamente all’Azienda provinciale per i servizi sanitari – Dipartimento di prevenzione – U.O. Igiene e sanità pubblica viale Verona, 38123 Trento, tel. 0461-904686/4633/4677 fax 0461 904697/4674, pec:[email protected]
Il Comune, inoltre, potrà richiedere un sopralluogo motivato anche per rivalutare un sito già censito nelle casistiche in cui si tema che l’immobile comporti un grave pericolo per la salute pubblica a seguito di un improvviso peggioramento dello stato di degrado.
L’amianto presente negli edifici non è di per sé “fuori legge”, ma deve essere sottoposto a precisi controlli. Per legge il proprietario deve garantire che il materiale sia mantenuto in condizioni “di sicurezza”, riducendo al minimo la possibilità di rilascio di polveri e fibre di amianto che espongano a rischio le persone (lavoratori, inquilini, vicini, utenti, cittadini) informandole della presenza di amianto nello stabile e procedere alla bonifica qualora questo rischio risulti elevato.
Le operazioni di bonifica devono essere effettuate solo da imprese specializzate iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 10a e 10b. Eventuali smaltimenti di materiale contenente o contaminato da amianto devono avvenire in siti e per tramite di trasporti autorizzati. Rimozioni eseguite scorrettamente, oltre a non essere consentite, possono aumentare il rischio di malattia delle persone esposte o creare un rischio laddove non esisteva attraverso una contaminazione ambientale.