
Entrerà in vigore il 15 maggio la determinazione della dirigente del Servizio mobilità pubblica della Provincia che stabilisce alcune disposizioni applicative della navigazione con tavole a vela (kitesurf escluso) sul lago di Garda trentino, suggerite dall’evoluzione della navigazione con tavole a vela registrata in questi ultimi anni, con particolare riferimento allo sviluppo della pratica del wingfoil e simili.
Il provvedimento consiste nell’inquadramento delle norme e delle disposizioni da applicare nella navigazione con tavole a vela, con disposizioni attuative finalizzate, ad esempio, a prevenire interferenze in fascia costiera nel periodo estivo e a consentire l’apprendimento in sicurezza della pratica del wingfoil, con possibilità di partenza anche in navigazione tramite “lift” per allievi, principianti e non autonomi, e contestuale obbligo di presenza di unità a motore per assistenza, soccorso e recupero, secondo modalità analoghe a quelle introdotte per il kitesurf (per il quale rimane invariata l’attuale regolamentazione).
Disposizioni applicative della navigazione con tavole a vela (kitesurf escluso) sul lago di Garda trentino in vigore dal 15 maggio 2026
1. la navigazione con tavole a vela (windsurf, wingfoil e similari), è consentita dall’alba al tramonto, con buona visibilità e condizioni meteorologiche favorevoli, su tutto il lago di Garda trentino, ad eccezione dei divieti indicati nei successivi punti 2, 3, 4, 5 e di altri eventuali divieti stabiliti localmente, e ferma restando la necessità di condurre il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione e di osservare, in ogni caso, sempre cauta navigazione all’interno della fascia costiera di 30 metri;
2. in navigazione i praticanti con tavole a vela (windsurf, wingfoil e similari), dovranno mantenere una distanza di sicurezza di almeno 100 metri dalle navi adibite al servizio di trasporto pubblico di linea, e, in ogni caso, non intralciarne la rotta e non ostacolarne le manovre di accosto e di attracco; i praticanti dovranno rispettare il divieto di windsurfing nei porti e in prossimità dei loro accessi (in particolare, l’accesso ai porti del golfo di Riva del Garda è regolamentato dalla determinazione del dirigente del Servizio comunicazioni e trasporti della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 3 maggio 2005 e successive modifiche, mentre l’accesso al porto San Nicolò è regolamentato dalla determinazione del dirigente del Servizio comunicazioni e trasporti della Provincia autonoma di Trento n. 27 del 30 marzo 2006), e il divieto di windsurfing nelle zone riservate alla balneazione opportunamente delimitate; i praticanti non potranno interferire o creare disturbo all’attività di balneazione ed alle attività subacquee, né ostacolare unità nautiche impegnate in servizi di soccorso, ordine pubblico e altri servizi pubblici, nella pesca professionale e in regate veliche autorizzate; inoltre dovranno osservare particolare prudenza in prossimità dell’uscita delle scuole a vela;
3. nel periodo dal 15 maggio al 10 ottobre la navigazione con unità nautiche a vela e tavole a vela, wingfoil e similari compresi, non è consentita all’interno della fascia costiera di larghezza 60 metri nelle aree lacuali prospicienti le spiagge e, in ogni caso, con presenza di bagnanti, fatta salva la possibilità, dove previsto, di partenza da terra e rientro a terra, ad andatura ridotta e osservando cauta navigazione, secondo una rotta il più possibile perpendicolare alla costa;
4. la navigazione con tavole a vela, wingfoil e similari compresi, è in ogni caso sempre vietata per compiere evoluzioni (salti, figure freestyle, eccetera) all’interno della fascia costiera di 200 metri;
5. la navigazione con tavole a vela, wingfoil e similari compresi, è vietata dal tramonto all’alba, e in condizioni meteorologiche (con temporali e maltempo in atto, ecc.) e di visibilità che sconsigliano l’utilizzo anche in considerazione della manovra di rientro verso la costa;
6. la navigazione con tavole a vela (windsurf, wingfoil e similari) è consentita con partenza da terra;
7. limitatamente ai principianti (allievi di scuole windsurf e scuole veliche o comunque conduttori non autonomi e non esperti), la pratica del wingfoil e similari è consentita anche con partenza in navigazione in lago aperto, a mezzo “lift” ovvero tramite unità nautica a motore detenuta da scuole di windsurf autorizzate, circoli velici o associazioni wingfoil e kitesurf regolarmente iscritte al Coni; con partenza dalla costa trentina a bordo dell’unità a motore, il praticante (principiante) può quindi alzare la vela e partire avvalendosi del servizio di “lift” nel luogo consentito e rientrare a terra a bordo dell’unità a motore; in tal caso è obbligatoria la presenza dell’unità a motore per assistenza, soccorso e recupero nel corso di svolgimento dell’attività;
8. il traino del praticante (principiante) wingfoil e similari con unità nautica è vietato all’interno della fascia costiera di 200 metri, distanza derogabile fino a 100 metri in zone lacuali non prospicienti a spiagge e comunque caratterizzate da assenza di interferenze con bagnanti e altri utenti del lago;
9. l’unità nautica a motore adibita al servizio “lift” e, necessariamente, anche al servizio di assistenza e soccorso del principiante wingfoil e similari, dovrà essere specificatamente autorizzata per tale attività dall’ispettore di porto e dovrà essere posseduta da un’associazione wingfoil e kitesurf iscritta al Coni o da una scuola di windsurf regolarmente autorizzata oppure da un circolo velico iscritto al Coni;
10. la predetta unità nautica a motore deve essere sempre presente in acqua pronta per assistere i praticanti (principianti) di rispettiva competenza; ai fini dell’ottimale svolgimento della funzione di assistenza e soccorso, salvo motivate eccezioni, tale unità nautica dovrà essere del tipo gommone; è vietato, in ogni caso, il traino di galleggianti per il trasporto persone (comunemente denominati “banana boat” e simili);
11. in navigazione il praticante (principiante) wingfoil e simili che si avvale del servizio “lift” e, necessariamente, della relativa assistenza, dovrà essere in grado di fornire alle autorità di controllo la denominazione della struttura sportiva dotata di unità nautica a motore autorizzata che lo assiste, soccorre o recupera;
12. l’autorizzazione alla navigazione a motore delle unità nautiche adibite al servizio “lift” e al servizio di assistenza e soccorso in acqua, ha validità annuale e alla scadenza può essere rinnovata per l’anno successivo;
13. per la navigazione con tavole a vela, compresi wingfoil e simili, i praticanti devono indossare i dispositivi di salvataggio previsti dalle norme vigenti; l’uso del casco è raccomandato;
14. in considerazione del divieto di navigazione a motore (salvo autorizzati) vigente sul Garda trentino, l’utilizzo di foil elettrici e simili è vietato;
15. per quanto non previsto dal presente regolamento vale quanto previsto dalla legge provinciale n.9/2001, dal Codice della navigazione, dal Codice della nautica da diporto e successivi regolamenti.