Riorganizzare l’attività agrituristica nell’ottica di semplificare la normativa ma, in particolare, di favorire un deciso miglioramento qualitativo dell’offerta e dei servizi connessi: sono questi gli obiettivi principali su cui si fonda la nuova legge approvata nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre da parte del Consiglio provinciale a larghissima maggioranza.
Nella nuova legge vengono ribadite le finalità peculiari che caratterizzano questa attività: lo sviluppo della diversificazione delle attività delle aziende agricole, in modo da integrare i redditi e migliorare le condizioni di vita degli agricoltori, contribuendo al contempo alla salvaguardia dei territori montani minacciati dallo spopolamento, alla conservazione e alla promozione delle tradizioni culturali, dei prodotti tipici dell’agricoltura trentina e delle sue tradizioni enogastronomiche.
Si definiscono attività agrituristiche le attività di ricezione, ospitalità, somministrazione di pasti e bevande, organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e organizzazione di attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, nonché le attività di fattoria didattica, esercitate mediante l’utilizzazione della propria azienda agricola e in rapporto di connessione rispetto alle attività agricole.
Per attività di fattoria didattica si intendono le iniziative di carattere educativo e didattico-culturali, volte a favorire la conoscenza del territorio rurale, dell’agricoltura e dei suoi prodotti, della vita e della biodiversità animale e vegetale, la conoscenza dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata ed ecocompatibile, nonché l’educazione al consumo consapevole, a una sana alimentazione e all’adozione di corretti stili di vita.
Per esercitare un’attività agrituristica deve essere presentata una SCIA al comune in cui si trovano le strutture e i locali da destinare a tale attività da parte dei soggetti (imprenditori, società e cooperative) che possono esercitare le attività agrituristiche, assicurando la connessione tra l’attività agricola (che deve rimanere principale) e l’attività agrituristica.
Quanto alla tipologia di prodotti alimentari utilizzabili, la legge prevede che nelle attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione di prodotti aziendali devono essere impiegati prevalentemente prodotti alimentari della propria azienda agricola e di altre imprese agricole trentine, demandando poi al regolamento di esecuzione la fissazione di alcuni limiti minimi d’impiego.
La nuova legge prevede che il termine “agriturismo” e le altre denominazioni attributive sono riservate esclusivamente alle aziende che esercitano attività agrituristiche e per evitare confusione con altri esercizi, alle imprese agrituristiche vieta di utilizzare denominazioni ambigue e diverse rispetto all’agriturismo, quali “ristorante”, “bar” o “pizzeria” e denominazioni derivate.
Infine, con la nuova legge viene fornita una disciplina organica dell’attività enoturistica. Sono considerate attività enoturistiche tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali sempre nell’ambito delle cantine, anche in abbinamento ad alimenti. Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti, è esclusa la preparazione di pasti, mentre è invece possibile accompagnare la mescita dei vini con prodotti agroalimentari freddi provenienti prevalentemente dalla propria azienda agricola e da altre imprese agricole trentine.